LETTURA FAQ ENEA

ECOBONUS , 2020

A QUESITO SULLA MODALITA DI TRASMISSIONE
1.A (ex 1) Per fruire delle detrazioni fiscali dell’ECOBONUS (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) cosa occorre inviare all'ENEA? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.
2.A (ex 5) Chi può firmare, quando richiesti, l'asseverazione di un intervento e l'attestato di prestazione energetica previsto dal decreto 19/02/2007? Le spese sono detraibili?
La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di prestazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch'esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.
3.A (ex 6) Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
A. QUESITI SULLA PROCEDURA DI TRASMISSIONE
Si. I soggetti che hanno diritto della detrazione sono, infatti, i proprietari, i familiari conviventi con il possessore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), il convivente more uxorio, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Nel caso di immobili residenziali possono beneficiare delle detrazioni anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Gli immobili debbono essere esistenti ed accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con i tributi pagati, se dovuti.
4.A (ex 12) La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
All'ENEA non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB (https://detrazionifiscali.enea.it/). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
5.A (ex 13) Sono un amministratore di condominio. Nel caso di interventi di efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio: -
- se l’impianto termico è centralizzato si trasmette una sola pratica con i dati dell'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;- se gli impianti sono autonomi si trasmette una sola pratica, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio, facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
b) sul singolo appartamento:
- si trasmette una pratica per ogni singolo appartamento facendo riferimento per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato o all’impianto autonomo secondo il caso pertinente;
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (vedi anche FAQ 10.D):
-se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre una sola pratica riferita all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto
dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi, occorre trasmettere una pratica per singolo appartamento.
3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:
a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre trasmettere una sola pratica per l’intero edificio;
b) se gli impianti sono AUTONOMI si trasmette una sola pratica calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
In entrambi i casi il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i
6.A (ex 31) È utilizzabile il software “Docet” messo a punto da ENEA e CNR per redigere l’attestato di prestazione/qualificazione energetica?
Docet è attualmente aggiornato con i contenuti delle nuove norme UNI/TS 11300 e UNI 10349, secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista DM 26/6/2015 “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, ed è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.docet.itc.cnr.it/, al quale si rimanda per ulteriori informazioni.
7.A (ex 34) Nel mio immobile ho realizzato alcuni interventi di riqualificazione energetica. L’impresa che ha eseguito le opere mi ha rilasciato una dichiarazione che attesta la fine dei lavori. Per usufruire degli incentivi, so che devo trasmettere ad ENEA la mia richiesta di detrazione entro 90 giorni dal termine dei lavori, ossia dalla data della dichiarazione stessa. ma non ho terminato di pagare tutte le spese: ho cioè pagato un acconto e pagherò il saldo tra alcuni mesi. Nella mia richiesta all’ENEA devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi?
Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n.244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi o dal certificato di fine dei lavori se richiesto.
Ciò premesso, si ritiene che nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Qualora però, ad una successiva verifica, l’importo finale dei lavori non corrisponda all’importo riportato nella documentazione trasmessa, si ricorda che essa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di fine dei lavori.
Per quanto riguarda il recupero delle spese sostenute, vige il criterio di cassa, e quindi quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.
8.A (ex 36) Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella scheda descrittiva che vi ho inviato tramite il vostro sito. Ora mi sono accorto dell'errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?
Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:
- per i lavori completati entro il 31/12/2018, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n.20/E del 13/5/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n.21/E del 23 Aprile 2010, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell’AdE n.4/E del 27 Maggio 2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
- per i lavori completati fino a tutto il 2018, non è più possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2019 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2020, accedendo al sito d’invio 2019.
Si ricorda che le schede descrittive per le quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Inoltre, non è necessario rettificare i dati trasmessi qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
9.A (ex 39) Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro (comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M.26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le relative spese professionali sono anch’esse detraibili.
10.A (ex 40) Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base
alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2010 e 4/E del2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n.39/E del 2010 ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (si dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma occorre fare riferimento ai commi 345, 346 e 347.
11.A (ex 41) Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?
La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il
c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 in riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora
l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e facendo attenzione, nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, e in quelle equipollenti, secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’Art.23 bis del Testo unico), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
1.B (ex 7) Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
2.B (ex 16) In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre, è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:
1) documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.
Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro) e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.
2) documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell'utente finale anche senza l'ausilio del tecnico, da inviare all'ENEA via WEB.
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da APE”) devono essere inviati all’ENEA.
Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere ammesse a detrazione insieme ai serramenti solo se la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.
Infine, si fa presente che l'art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie
UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta (punto 11.1.2.1) precisa come tenere conto del contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.
B.COIBENTAZIONE PARTI OPACHE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E INSTALLAZIONE DELLE
SCHERMATURE SOLARI (COMMA 345)
3.B (ex 18) E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010. Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.
Occorre però verificare se la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c'è conformità edilizia ed urbanistica.
4.B (ex 25) Sono un produttore di serramenti e, nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente, devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351- 1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MiSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso. Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
- attestare che i valori della trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 come modificato dal D.M. 26/1/10 (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
- riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.
5.B (ex 29) Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari è necessario inviare all'ENEA solo i dati della scheda descrittiva. Nel modulo telematico "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla
sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell'intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.
6.B (ex 30) Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’ECOBONUS (ex legge 296/2006) per le spese di rifacimento della copertura? Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
7.B (ex 47) Sto compilando la documentazione tecnica relativa all’installazione di una schermatura solare (comma 345) nel mio appartamento, ma non so come compilare il campo cui si richiede di inserire il risparmio energetico stimato, in kWh. Potreste aiutarmi?
ENEA ha sviluppato e messo a disposizione in forma gratuita due applicazioni di ausilio per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuranti” e “Schermature Solari”. Gli applicativi sono basati su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
Per le schermature solari, l'impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se c'è presenza di impianto di climatizzazione estiva nell'unità immobiliare oggetto dell’intervento, va spuntata la casella "Presenza dell'impianto di condizionamento estivo".
Ciò premesso riteniamo che, per le schermature solari comprese nelle cosiddette "Chiusure Oscuranti", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate. Per quanto riguarda le “Schermature Solari” a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, riteniamo che sia consentito all’utente di inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.
1.C (ex 3) D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
La destinazione dell’acqua calda, le caratteristiche tecniche dei collettori solari e i documenti necessari sono indicati nel vademecum “Collettori solari” scaricabile dalla pagina WEB: https://www.acs.enea.it/vademecum/
2.C 2.C (ex 8) Mi hanno detto che in base all'art. 2 del “decreto edifici” è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
Il punto 3.3. della Circolare dell’AdE n.36 del 2007 conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.
3.C (ex 19) Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal decreto 19/02/2007 "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
Gli interventi ammissibili dal "decreto edifici" non comprendono gli impianti fotovoltaici. E’ tuttavia possibile avvalersi delle agevolazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie (vedi la sezione del sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html dedicata al Bonus casa e la relativa guida dell'Agenzia delle Entrate).
4.C (ex 44) Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare delle detrazioni ex legge 296/2006 per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose? L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a. il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
C. COLLETTORI SOLARI TERMICI (COMMA 346)
b. il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c. il 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018”.
Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 m2 ristrutturati integralmente. Subentra poi il c.4 dell’art.
11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. In concreto, quindi, riteniamo possa essere ammissibile al beneficio fiscale del 65% unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente sopra identificato”.
1.D (ex 4) Devo sostituire il generatore di calore del mio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
2.D (ex 10) Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad ENEA?
Dal 2008 sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Inoltre dal 2015 ai sensi dello stesso comma 347 sono ammessi anche i generatori di calore a biomassa. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08.
3.D (ex 11) Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie? Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie - ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi:
1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa.
4.D (ex 17) Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione
D. IMPIANTI TERMICI (COMMA 347)
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto 19/02/2007 “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
5.D (ex 20) Voglio installare a casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007 “decreto edifici”?
L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
6.D (ex 21) Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MISE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.
7.D (ex 22) Ho intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Pensavo di mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e di installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento. L’intervento così concepito, può essere ritenuto agevolabile al 65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Sulla base del comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici”, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
8.D (ex 23) Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. L’intervento così concepito può essere ritenuto agevolabile nello specifico ai sensi del comma 347 della legge 296/2006? Interpretando il comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici”, che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili
per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
9.D (ex 24) Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. FAQ 10.D). In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso: “c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
10.D (ex 27) Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della legge 296/2006 per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
Il DM 26/01/2010, in vigore dal 14/03/2010, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/03/08. L'art. 3 c.3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Ricordiamo che per fare riferimento a questo comma, l'intervento deve essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: I calcoli dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, per fare la verifica prevista per il comma 344, devono essere eseguiti con la metodologia prevista dal DPR 59/09.
a) la nuova caldaia a biomassa deve avere le caratteristiche indicate nel vademecum “caldaie a biomassa” scaricabile dal sito:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
b) per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05;
c)) il rispetto dei predetti requisiti deve essere dichiarato nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
11.D (ex 32) Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio a una rete di teleriscaldamento, l’art.3, c.2, del D.M. 11/03/08 prescrive che, per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.
12.D (ex 33) Quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente della procedura semplificata per la sostituzione di un impianto termico ai sensi del comma 347?
Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, riteniamo che all'utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza l'ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi
una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello.
13.D (ex 42) Ho saputo che la legge "Salva Italia" del dicembre 2011 ha introdotto l'agevolazione ex legge 296/2006 anche per gli scaldacqua a pompa di calore. Quali sono le modalità per usufruirne?
In relazione agli aspetti procedurali si rimanda alla lettura dello specifico vademecum https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html
14.D (ex 45) Sul mercato sono ormai disponibili sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti da un’unità esterna e da un’unità interna che, in un unico contenitore, prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. I produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 65% facendo riferimento al comma 347 della legge finanziaria, ma prima di procedere all’acquisto, vorrei essere sicuro che installandoli, potrò usufruire di questi incentivi.
In linea generale, considerate le finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell’incentivo (rendimento della caldaia), si ritiene che l’intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l’efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell’Art.9 del “decreto edifici”), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell’Art. 3 del “decreto edifici”.
Si precisa che quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia.
Si precisa infine che la legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l’ammissibilità alle detrazioni fiscali le spese sostenute per i sistemi ibridi. Per i particolari si rimanda all’apposito vademecum https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/sistemi-ibridi.html
15.D In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VIII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
1.E (ex 14) L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? Le spese ammesse a detrazioni sono comprensive di IVA?
Pur non essendo obbligatorio possedere fatture separate per i materiali e la manodopera, si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale".
L’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, riporta:
2.E (ex 15) Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344, per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini. Si ricorda che, quando si eseguono più
E. QUESITI DI NATURA FISCALE
interventi ai sensi del medesimo comma e si inviano più pratiche, occorre rispettare il massimale unico di detrazione previsto per il comma di riferimento.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00€ (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Per maggiori informazioni si rimanda al vademecum specifico, scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/parti- comuni-condominiali.html.
3.E (ex 28) Ho iniziato i lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. Quali sono gli adempimenti procedurali da seguire?
Nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno (https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda il detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.
4.E (ex 35) Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hanno istituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali ex legge 296/2006?
Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MISE 28 dicembre 2012, riteniamo che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:
- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”). Si ricorda che le detrazioni fiscali si applicano alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.
5.E (ex 38) Sono il direttore dei lavori di un Condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d'acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato un’ulteriore ritenuta. E' legittima questa doppia imposizione?
La questione è regolata dalla Circolare dell’AdE n. 40/E del 28 Luglio 2010, disponibile sul nostro sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, introdotta dall'art. 25 del D.L. 31/5/2010 n.78. “Dal 1° gennaio 2015 tale ritenuta è pari all’8%, come introdotto dalla legge di Stabilità 2015”. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. Qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell'imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta prevista dal quadro normativo vigente. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia prettamente fiscale, di chiedere sempre conferma all'Agenzia delle Entrate.
6.E (ex 43) Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'ENEA i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006? Non c'è modo di sanare l'omissione?
L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” così recita: "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, secondo le modalità di cui alla FAQ
1.A entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro. Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 800 909696.
N.B. Alcuni mesi dopo il disposto normativo di cui sopra, è stata emanata la Circolare dell’AdE n.38/E del 2012, che ha dato del termine di presentazione della prima dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso). A fronte della diversa interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l’ENEA ha richiesto parere formale all’Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n.38/E, che costituisce ora anche la posizione ENEA al riguardo.

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